| La legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008), proroga al 2010 le agevolazioni
tributarie per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.
Rispetto alla precedente (finanziaria 2007) sono state introdotte alcune
modifiche che riguardano specificatamente le pompe di calore (D.M. 7
Aprile 2008). In cosa consiste
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle societa) concesse per
interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti. In particolare riguardano le spese sostenute per:
-
riqualificazione energetica dell'edificio;
-
ristrutturazione di edifici, o parte di essi, per quanto riguarda
l'isolamento termico (isolamento, infissi, coperture);
-
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
-
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta
efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Nel caso specifico, sostituendo sistemi di riscaldamento con
pompe di calore ad alta efficienza, è possibile godere di
importanti incentivi fiscali: viene infatti riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 % delle spese.
Il limite massimo è di 30.000 € (ovvero il 55 % di 54.545,45 €). La
detrazione può essere ripartita da un minimo di tre ad un massimo di
dieci quote annuali di pari importo.
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche
(compresi gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che
conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, societa di persone,
societa di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti
pubblici e privati che non svolgono attivita commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i
titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli
interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, chi detiene
l’immobile in comodato.
Cumulabilita con altre agevolazioni
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse
per gli stessi interventi mentre è compatibile con gli incentivi
previsti in materia di risparmio energetico.
Quali interventi per le pompe di calore
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale,
di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati
di pompa calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione.
In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti
la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di
climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del
calore. E’ esclusa, invece, la trasformazione dell'impianto di
climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
Non sono agevolabili le installazioni di sistemi di climatizzazione
invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
Come indicazione non certamente esaustiva, è contemplata la
sostituzione della caldaia (o pompa di calore) con una nuova ad alta
efficienza mentre non è previsto mantenere la caldaia e sostituire il
condizionatore.
Come scegliere la pompa di calore elettrica
Per poter accedere agli sgravi è necessario dimostrare che le
apparecchiature sono particolarmente performanti. Il valore minimo del
coefficiente di prestazione (COP) e quello di efficienza energetica (EER)
devono essere superiori a quelli previsti nelle seguenti tabelle:
Valori minimi dell’indice di efficienza energetica
(COP)
|
Tipo di pompa di calore.
Ambiente esterno / interno. |
COP |
COP |
|
2008-2009 |
2010 |
|
on/off |
inverter |
on/off |
inverter |
|
aria/aria |
3,8 |
3,61 |
3,9 |
3,71 |
|
aria/acqua |
3,9 |
3,71 |
4,1 |
3,90 |
|
acqua/aria |
4,3 |
4,09 |
4,7 |
4,47 |
|
acqua/acqua |
4,4 |
4,18 |
5,1 |
4,85 |
Valori minimi dell’indice di efficienza energetica
(EER)
|
Tipo di pompa di calore.
Ambiente esterno / interno. |
EER |
EER |
|
2008-2009 |
2010 |
|
on/off |
inverter |
on/off |
inverter |
|
aria/aria |
3,3 |
3,14 |
3,4 |
3,23 |
|
aria/acqua |
3,4 |
3,23 |
3,8 |
3,61 |
|
acqua/aria |
4,2 |
3,99 |
4,4 |
4,18 |
|
acqua/acqua |
4,6 |
4,37 |
5,1 |
4,85 |
Le prestazioni devono essere misurate in conformita alla norma UNI EN
14511:2004. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate
di variatore di velocita (inverter), i valori minimi sono ridotti del
5%.
Quali sono le spese detraibili
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i
prodotti, i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di
risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie sia per
la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la
documentazione richiesta per fruire del beneficio.
Documentazione necessaria
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione, senza dover fare
nessuna comunicazione preventiva al fisco, devono ottenere
l'asseverazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza
dell'intervento ai requistiti previsti dalla legge. Nel caso di impianti
di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW,
l’asseverazione puo essere sostituita da una certificazione dei
produttori delle pompe di calore che attesti il rispetto dei
requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti
rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformita del prodotto.
E' inoltre obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla
fine dei lavori l'attestato di qualificazione energetica (allegato A del
decreto) e la scheda informativa degli interventi (allegato E del
decreto). I documenti devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente,
attraverso il sito
http://finanziaria2008.acs.enea.it/,
ottenendo ricevuta informatica.
Come fare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto
sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
-
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare
il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o
postale;
-
i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati
dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In
tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione.
Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso
vanno indicati:
-
la causale del versamento;
-
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
-
la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale
il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha eseguito i
lavori).
I documenti da conservare
Tutta la documentazione va conservata per l'intero periodo in cui è
attuabile l'attivita di accertamento da parte del fisco. La
documentazione da conservare è la seguente:
-
l'asseverazione del tecnico qualificato o la dichiarazione del
costruttore (per impianti di potenza inferiore a 100 kW);
-
la certificazione energetica nelle regioni in cui è già stata
introdotta, oppure l'attestato di qualificazione energetica
(allegato A);
-
la scheda informativa sugli interventi eseguiti (allegato E);
-
le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate con
la documentazione del relativo bonifico (bancario o postale);
-
la ricevuta informatica dell'invio dei dati ad ENEA.
Documentazione disponibile per le apparecchiature AERMEC
Riferimenti
D.M. 19 febbraio 2007 gia modificato dal D.M. 26
ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge
Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”)
ENEA: Sito dedicato all'efficienza energetica
Agenzia delle Entrate: Le agevolazioni fiscali per
il risparmio energetico
http://www.ariabox.it/SezioneAmministrativa.htm
Alcune informazioni per l'IVA
agevolata, mista 10% e 20%
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2.9 Agevolazioni Iva per gli interventi di
recupero edilizio
La disciplina Iva prevede l'applicazione di aliquote agevolate
anche per una serie di interventi legati al recupero edilizio.
In linea generale, è possibile sintetizzare le diverse aliquote
nel seguente modo:
- aliquota 4%: prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di
superamento delle barriere architettoniche
- aliquota 10%: acquisto di beni finiti e
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi a oggetto interventi di recupero di cui alle lettere
c, d, f) dell'articolo 3, Dpr n. 380/2001, per gli
interventi di recupero su tutti gli edifici e alle
prestazioni di servizi per gli interventi di manutenzione
straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale
pubblica
- aliquota 20%: sugli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere a) e b)
dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001).
Riguardo agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, si ricorda che, a partire dal 1°
gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2005 (salvo successive
proroghe)(114), si applica l'aliquota del
10 per cento. Pertanto, allo stato attuale, anche gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruiscono
dell'aliquota Iva del 10 per cento.
2.9.1 Interventi agevolati
Come già accennato, gli interventi soggetti ad aliquota Iva
agevolata sono quelli previsti dall'articolo 3 del Dpr 6 giugno
2001, n. 380 (vecchio articolo 31, comma 1, lettere a-e, legge
457/1978) e cioè:
- manutenzione ordinaria (lettera a)
- manutenzione straordinaria (lettera b)
- restauro e risanamento conservativo
(lettera c)
- ristrutturazione edilizia (lettera d)
- ristrutturazione urbanistica (lettera f -
vecchia lettera e).
2.9.1.1 Manutenzione ordinaria e
straordinaria
La manutenzione ordinaria comprende gli interventi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare e
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Ad esempio, costituiscono manutenzione ordinaria:
- le operazioni di rinnovo o di sostituzione
degli elementi esistenti di finitura degli edifici
- gli interventi necessari per mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici con materiali e finiture
analoghi a quelli esistenti.
La caratteristica della manutenzione ordinaria
è, pertanto, il mantenimento degli elementi di finitura e degli
impianti attraverso opere di riparazione dell'esistente.
Invece, quando si parla di manutenzione straordinaria, in
genere, ci si riferisce a interventi che portano innovazione
rispetto all'esistente. Ad esempio, si tratta di interventi che
riguardano:
- le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici
- le opere per realizzare e integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione
d'uso.
La distinzione tra manutenzione ordinaria e
straordinaria, però, molto spesso non è così netta. Infatti,
l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in molte
occasioni su tale problematica(115).
2.9.1.2 Altri interventi agevolati
Gli altri interventi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento
sono:
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbanistica.
Quando si parla di restauro e risanamento
conservativo ci si riferisce a interventi rivolti a:
- conservare l'organismo edilizio
- assicurare la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Comprendono, ad esempio, il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori,
l'eliminazione di elementi estranei all'immobile.
La ristrutturazione edilizia, invece, consiste in interventi
rivolti a trasformare l'immobile mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare a un immobile in tutto o in parte
diverso dal precedente.
Si parla di ristrutturazione edilizia, ad esempio, in caso di
ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi
elementi e impianti.
Va però chiarito che, in tal caso, si può aumentare la
superficie ma non il volume dell'immobile(116).
Infine, con il termine ristrutturazione urbanistica si intende
gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbano
edilizio, anche se attuati attraverso lottizzazioni
convenzionate.
Comprendono, ad esempio, il consolidamento o il trasferimento di
un intero centro abitato mediante la costituzione di un nuovo
centro cittadino o la sistemazione della superficie viaria e del
tessuto urbano(117).
2.9.2 Modalità operative di applicazione dell'agevolazione
Con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
occorre fare alcune precisazioni sulle modalità applicative
dell'agevolazione ai fini Iva. Innanzitutto, va detto che
l'agevolazione si applica:
- ai fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata
- solo alle operazioni fatturate
dall'1/1/2000 al 31/12/2005 (salvo proroghe)
- sull'intero corrispettivo riferito
all'impiego di manodopera e alla contemporanea fornitura di
materie prime e semilavorate che non costituisce una parte
significativa dell'intero intervento
- se sono utilizzati beni significativi, fino
a concorrenza della differenza tra il valore complessivo
dell'intervento di manutenzione e il valore dei beni stessi.
Relativamente al primo punto, i fabbricati a
prevalente destinazione abitativa sono costituiti da:
- singole unità immobiliari a destinazione
abitativa indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle
stesse e le relative pertinenze
- interi fabbricati con più del 50 per cento
della superficie dei piani sopra terra destinata ad
abitazione privata, per gli interventi sulle parti
condominiali.
Non è, pertanto, necessario che ricorrano i
requisiti "Tupini", anche se sono esclusi dall'agevolazione:
- i fabbricati destinati a utilizzazioni
pubbliche non residenziali (scuole, caserme, eccetera)
- le singole unità immobiliari della
categoria A/10(118).
Inoltre, sono escluse le prestazioni
professionali non direttamente riconducibili alla tipologia del
contratto di appalto, come le prestazioni rese da ingegneri,
architetti, eccetera.
Con riferimento, invece, ai beni forniti nell'ambito dei lavori
di manutenzione, l'agevolazione riguarda le prestazioni di
servizi complessivamente intese per cui, oltre ai beni finiti,
sono comprese le materie prime e semilavorate e degli altri beni
necessari per i lavori, a condizione che tali beni non
costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni
effettuate nell'ambito dell'intervento di manutenzione.
I beni significativi cui si fa riferimento sono:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchi di condizionamento e riciclo
dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
Per tali beni, che vanno indicati distintamente
in fattura, l'aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza della differenza tra il valore complessivo
dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il valore
residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria
del 20 per cento.
Esempio
Si supponga il seguente esempio di una fattura totale di 13.000
di cui:
- bene significativo: 8.000
- bene non significativo: 3.000
- posa in opera: 2.000.
L'aliquota del 10 per cento si applica sulla
differenza tra valore complessivo (13.000) e il valore dei beni
significativi (8.000) = 13.000 - 8.000 = 5.000 Sul bene
significativo, il 10 per cento si applica sulla parte del suo
valore corrispondente al valore netto della prestazione (3.000 +
2.000) = 5.000, in quanto il valore dei beni significativi
supera la metà dell'importo dell'intervento (13.000/2= 6.500).
Il 20 per cento si applica alla parte del valore del bene
significativo eccedente il valore netto della prestazione (8.000
- 5.000 = 3.000).
15 - continua. La sedicesima puntata sarà pubblicata martedì
15; le precedenti sono consultabili nella sezione "Riflettori
su..."
NOTE:
114) A tale proposito, si ricorda che il disegno di legge della
finanziaria 2006 contiene la proroga della suddetta agevolazione
anche per il 2006.
115) Cfr., tra gli altri, circolare ministeriale 24 febbraio
1998, n. 57/E, circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 71/E,
risoluzione ministeriale 24 maggio 1986, n. 322465, risoluzione
ministeriale 16 febbraio 1989, n. 551410, risoluzione
ministeriale 1 febbraio 1990, n. 551463.
116) Cfr. circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E.
117) La sostituzione del tessuto urbano implica anche la
demolizione dei fabbricati esistenti (risoluzione ministeriale
18 febbraio 1992, n. 431302).
118) Cfr. circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 71/E.
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