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La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), proroga al 2010 le agevolazioni tributarie per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici. Rispetto alla precedente (finanziaria 2007) sono state introdotte alcune modifiche che riguardano specificatamente le pompe di calore (D.M. 7 Aprile 2008).

In cosa consiste
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle societa) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare riguardano le spese sostenute per:

  • riqualificazione energetica dell'edificio;
  • ristrutturazione di edifici, o parte di essi, per quanto riguarda l'isolamento termico (isolamento, infissi, coperture);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Nel caso specifico, sostituendo sistemi di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, è possibile godere di importanti incentivi fiscali: viene infatti riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 % delle spese.
Il limite massimo è di 30.000 € (ovvero il 55 % di 54.545,45 €). La detrazione può essere ripartita da un minimo di tre ad un massimo di dieci quote annuali di pari importo.

Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, societa di persone, societa di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini, chi detiene l’immobile in comodato.

Cumulabilita con altre agevolazioni
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

Quali interventi per le pompe di calore
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompa calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. E’ esclusa, invece, la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Non sono agevolabili le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Come indicazione non certamente esaustiva, è contemplata la sostituzione della caldaia (o pompa di calore) con una nuova ad alta efficienza mentre non è previsto mantenere la caldaia e sostituire il condizionatore.

Come scegliere la pompa di calore elettrica
Per poter accedere agli sgravi è necessario dimostrare che le apparecchiature sono particolarmente performanti. Il valore minimo del coefficiente di prestazione (COP) e quello di efficienza energetica (EER) devono essere superiori a quelli previsti nelle seguenti tabelle:

Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (COP)

 Tipo di pompa di calore.
 Ambiente esterno / interno.

COP COP
2008-2009 2010
on/off inverter on/off inverter
 aria/aria 3,8 3,61 3,9 3,71
 aria/acqua 3,9 3,71 4,1 3,90
 acqua/aria 4,3 4,09 4,7 4,47
 acqua/acqua 4,4 4,18 5,1 4,85

Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER)

Tipo di pompa di calore.
Ambiente esterno / interno.

EER EER
2008-2009 2010
on/off inverter on/off inverter
 aria/aria 3,3 3,14 3,4 3,23
 aria/acqua 3,4 3,23 3,8 3,61
 acqua/aria 4,2 3,99 4,4 4,18
 acqua/acqua 4,6 4,37 5,1 4,85

Le prestazioni devono essere misurate in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita (inverter), i valori minimi sono ridotti del 5%.

Quali sono le spese detraibili
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i prodotti, i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati sia per acquisire la documentazione richiesta per fruire del beneficio.

Documentazione necessaria
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione, senza dover fare nessuna comunicazione preventiva al fisco, devono ottenere l'asseverazione di un tecnico qualificato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requistiti previsti dalla legge. Nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione puo essere sostituita da una certificazione dei produttori delle pompe di calore che attesti il rispetto dei requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita del prodotto.

E' inoltre obbligatorio trasmettere ad ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori l'attestato di qualificazione energetica (allegato A del decreto) e la scheda informativa degli interventi (allegato E del decreto). I documenti devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente, attraverso il sito http://finanziaria2008.acs.enea.it/, ottenendo ricevuta informatica.

Come fare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha eseguito i lavori).

I documenti da conservare
Tutta la documentazione va conservata per l'intero periodo in cui è attuabile l'attivita di accertamento da parte del fisco. La documentazione da conservare è la seguente:

  • l'asseverazione del tecnico qualificato o la dichiarazione del costruttore (per impianti di potenza inferiore a 100 kW);
  • la certificazione energetica nelle regioni in cui è già stata introdotta, oppure l'attestato di qualificazione energetica (allegato A);
  • la scheda informativa sugli interventi eseguiti (allegato E);
  • le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettuate con la documentazione del relativo bonifico (bancario o postale);
  • la ricevuta informatica dell'invio dei dati ad ENEA.

Documentazione disponibile per le apparecchiature AERMEC

Riferimenti
D.M. 19 febbraio 2007 gia modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”)

ENEA: Sito dedicato all'efficienza energetica

Agenzia delle Entrate: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

http://www.ariabox.it/SezioneAmministrativa.htm





Alcune informazioni per l'IVA agevolata, mista 10% e 20%

2.9 Agevolazioni Iva per gli interventi di recupero edilizio
La disciplina Iva prevede l'applicazione di aliquote agevolate anche per una serie di interventi legati al recupero edilizio.
In linea generale, è possibile sintetizzare le diverse aliquote nel seguente modo:

  • aliquota 4%: prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche
  • aliquota 10%: acquisto di beni finiti e prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi a oggetto interventi di recupero di cui alle lettere c, d, f) dell'articolo 3, Dpr n. 380/2001, per gli interventi di recupero su tutti gli edifici e alle prestazioni di servizi per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica
  • aliquota 20%: sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere a) e b) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001).

Riguardo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2000 e sino al 31 dicembre 2005 (salvo successive proroghe)(114), si applica l'aliquota del 10 per cento. Pertanto, allo stato attuale, anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria usufruiscono dell'aliquota Iva del 10 per cento.

2.9.1 Interventi agevolati
Come già accennato, gli interventi soggetti ad aliquota Iva agevolata sono quelli previsti dall'articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (vecchio articolo 31, comma 1, lettere a-e, legge 457/1978) e cioè:

  • manutenzione ordinaria (lettera a)
  • manutenzione straordinaria (lettera b)
  • restauro e risanamento conservativo (lettera c)
  • ristrutturazione edilizia (lettera d)
  • ristrutturazione urbanistica (lettera f - vecchia lettera e).

2.9.1.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria
La manutenzione ordinaria comprende gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Ad esempio, costituiscono manutenzione ordinaria:

  • le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici
  • gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.

La caratteristica della manutenzione ordinaria è, pertanto, il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti attraverso opere di riparazione dell'esistente.

Invece, quando si parla di manutenzione straordinaria, in genere, ci si riferisce a interventi che portano innovazione rispetto all'esistente. Ad esempio, si tratta di interventi che riguardano:

  • le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici
  • le opere per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso.

La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, però, molto spesso non è così netta. Infatti, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in molte occasioni su tale problematica(115).

2.9.1.2 Altri interventi agevolati
Gli altri interventi soggetti ad aliquota Iva del 10 per cento sono:

  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • ristrutturazione urbanistica.

Quando si parla di restauro e risanamento conservativo ci si riferisce a interventi rivolti a:

  • conservare l'organismo edilizio
  • assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili.

Comprendono, ad esempio, il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori, l'eliminazione di elementi estranei all'immobile.

La ristrutturazione edilizia, invece, consiste in interventi rivolti a trasformare l'immobile mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un immobile in tutto o in parte diverso dal precedente.
Si parla di ristrutturazione edilizia, ad esempio, in caso di ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi e impianti.
Va però chiarito che, in tal caso, si può aumentare la superficie ma non il volume dell'immobile(116).
Infine, con il termine ristrutturazione urbanistica si intende gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbano edilizio, anche se attuati attraverso lottizzazioni convenzionate.
Comprendono, ad esempio, il consolidamento o il trasferimento di un intero centro abitato mediante la costituzione di un nuovo centro cittadino o la sistemazione della superficie viaria e del tessuto urbano(117).

2.9.2 Modalità operative di applicazione dell'agevolazione
Con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare alcune precisazioni sulle modalità applicative dell'agevolazione ai fini Iva. Innanzitutto, va detto che l'agevolazione si applica:

  • ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata
  • solo alle operazioni fatturate dall'1/1/2000 al 31/12/2005 (salvo proroghe)
  • sull'intero corrispettivo riferito all'impiego di manodopera e alla contemporanea fornitura di materie prime e semilavorate che non costituisce una parte significativa dell'intero intervento
  • se sono utilizzati beni significativi, fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e il valore dei beni stessi.

Relativamente al primo punto, i fabbricati a prevalente destinazione abitativa sono costituiti da:

  • singole unità immobiliari a destinazione abitativa indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse e le relative pertinenze
  • interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, per gli interventi sulle parti condominiali.

Non è, pertanto, necessario che ricorrano i requisiti "Tupini", anche se sono esclusi dall'agevolazione:

  • i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, eccetera)
  • le singole unità immobiliari della categoria A/10(118).

Inoltre, sono escluse le prestazioni professionali non direttamente riconducibili alla tipologia del contratto di appalto, come le prestazioni rese da ingegneri, architetti, eccetera.

Con riferimento, invece, ai beni forniti nell'ambito dei lavori di manutenzione, l'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese per cui, oltre ai beni finiti, sono comprese le materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento di manutenzione.
I beni significativi cui si fa riferimento sono:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni ed interni
  • caldaie
  • videocitofoni
  • apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria
  • sanitari e rubinetterie da bagno
  • impianti di sicurezza.

Per tali beni, che vanno indicati distintamente in fattura, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria del 20 per cento.

Esempio
Si supponga il seguente esempio di una fattura totale di 13.000 di cui:

  • bene significativo: 8.000
  • bene non significativo: 3.000
  • posa in opera: 2.000.

L'aliquota del 10 per cento si applica sulla differenza tra valore complessivo (13.000) e il valore dei beni significativi (8.000) = 13.000 - 8.000 = 5.000 Sul bene significativo, il 10 per cento si applica sulla parte del suo valore corrispondente al valore netto della prestazione (3.000 + 2.000) = 5.000, in quanto il valore dei beni significativi supera la metà dell'importo dell'intervento (13.000/2= 6.500).
Il 20 per cento si applica alla parte del valore del bene significativo eccedente il valore netto della prestazione (8.000 - 5.000 = 3.000).


15 - continua. La sedicesima puntata sarà pubblicata martedì 15; le precedenti sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."


NOTE:
114) A tale proposito, si ricorda che il disegno di legge della finanziaria 2006 contiene la proroga della suddetta agevolazione anche per il 2006.

115) Cfr., tra gli altri, circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E, circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 71/E, risoluzione ministeriale 24 maggio 1986, n. 322465, risoluzione ministeriale 16 febbraio 1989, n. 551410, risoluzione ministeriale 1 febbraio 1990, n. 551463.

116) Cfr. circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E.

117) La sostituzione del tessuto urbano implica anche la demolizione dei fabbricati esistenti (risoluzione ministeriale 18 febbraio 1992, n. 431302).

118) Cfr. circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 71/E.

 

 

Ecco cosa scrivere sul bonifico per la detrazione del 36% per l'installazione delle pompe di calore:

Bonifico ai sensi L. 449/97 art. 1 c. 3 e successive modifiche,saldo fattura
n. x del xx/xx/xx PER INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE inoltre indicare partita iva dell'installatore e codice fiscale del cliente.

http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneRistrutturazione.htm

 


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